Art. 6.
(Centri di produzione della danza).

      1. Il CND riconosce, a soggetti pubblici o privati, il carattere di prioritario interesse nazionale, mediante l'attribuzione della qualifica di centro di produzione della danza, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

          a) un progetto complessivo e continuativo, di durata triennale, per cui il centro è riconosciuto di prioritario interesse nazionale;

 

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          b) un nucleo artistico stabile;

          c) una consolidata struttura organizzativa e corrispondente dimensione finanziaria;

          d) una attività di produzione artistica all'interno della quale sia prevista ogni anno la realizzazione di almeno una coreografia originale;

          e) una attività di distribuzione dei propri spettacoli e di ospitalità alle compagnie di danza;

          f) un attività di ricerca, di documentazione, di formazione e di aggiornamento professionale;

          g) una attività di valorizzazione dei nuovi coreografi, nonché dei compositori di musiche per il balletto;

          h) una disponibilità continuativa di un teatro e di spazi idonei per le attività programmate.

      2. I centri di produzione della danza sono riconosciuti di prioritario interesse nazionale dal CND sulla base di modalità determinate con apposito regolamento, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
      3. I centri di produzione della danza accedono al FUS. L'accertamento dei requisiti per l'accesso al FUS è svolto con cadenza triennale dal CND in concorso con le regioni ove i suddetti centri siano ubicati.